25/06/2012 – L’Agenzia delle Entrate chiarisce che la documentazione infermieristica ha valore fiscale.

Con la circolare del 1° giugno 2012, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che sono detraibili ai fini fiscali tutte le prestazioni sanitarie erogate dalle figure professionali di cui al Dm Salute 29 marzo 2001, anche senza una specifica prescrizione medica.


“Tenuto conto delle precisazioni fornite dal Ministero della Salute, si ritiene che possano essere ammesse alla detrazione d’imposta di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR le spese sostenute per le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali elencate nel Dm 29 marzo 2001, anche senza una specifica prescrizione medica. Ai fini della detrazione, dal documento di certificazione del corrispettivo rilasciato dal professionista sanitario dovranno risultare la relativa figura professionale e la descrizione della prestazione sanitaria resa”.

Il quesito era stato posto da alcune associazioni di operatori rientranti nelle professioni sanitarie riabilitative.
La nuova impostazione dell’Agenzia delle Entrate ribalta una precedente circolare del luglio 2010 che, al contrario, sottoponeva la detraibilità delle prestazioni sanitarie alla presenza di una prescrizione medica.

tratto da : NewsLetter IPASVI   “INFERMIERIinRETE

Vedi Circolare : Circolare19 -20giugno 2012

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